Cass. civile, sez. I del 2003 numero 10574 (04/07/2003)


In tema di estinzione della fideiussione in caso di scadenza dell' obbligazione principale, la disposizione di cui all'art.1957 del Cc è derogabile dalle parti e la deroga può essere anche implicita, come quando la durata della fideiussione sia stata ricollegata dalle parti all'estinzione dell'obbligazione garantita, vale a dire alla liberazione del debitore principale. Deve escludersi, peraltro, che una conseguenza siffatta costitusca conseguenza indefettibile dell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola "di pagamento a prima richiesta" o di altra equivalente.

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