Cass. civile, sez. I del 2002 numero 8276 (07/06/2002)


La mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci, qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio "consenso" nelle materie di cui agli artt. 2252, 2275,2301,2257 II comma, 2258 II comma, 2322 II comma, la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norma citate, all'unanimità ovvero a maggioranza. Ne consegue che l'adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della validità/invalidità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi (esclusa, per converso, l'applicabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all'art. 2252 c.c., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz'altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c..

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