Cass. civile, sez. I del 2002 numero 13063 (09/09/2002)


La volontà del socio di recedere dalla società per giusta causa ai sensi dell'art. 2285 c.c. determina lo scioglimento del singolo rapporto sociale, con il conseguente diritto alla liquidazione della quota a favore del socio uscente, che risponde soltanto dei debiti sociali già sorti. Pertanto, contrariamente a quanto avviene nei contratti a prestazioni corrispettive in relazione alla risoluzione per mutuo dissenso, la dichiarazione di recesso dal contratto di società (in cui i contraenti perseguono uno scopo comune), non può costituire adesione o consenso allo scioglimento della società, proposta, ai sensi dell'art. 2272, lett. c), c.c., dagli altri soci, in quanto l'accordo sullo scioglimento della società ha contenuto ed effetti diversi, dando luogo alla liquidazione della medesima, con differimento del soddisfacimento del diritto sulla quota all'esito dell'integrale estinzione dei debiti sociali esistenti.

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