Cass. civile, sez. I del 2001 numero 8324 (22/03/2001)


Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod.civ. (Fattispecie relativa a polizza fideiussoria cauzionale; il giudice di merito, con la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto il carattere autonomo della garanzia prestata, valorizzando la clausola secondo cui, per un verso, la società garante avrebbe dovuto pagare entro un breve termine dalla richiesta del creditore e, per l'altro verso, il debitore principale non avrebbe potuto in alcun modo opporsi al pagamento richiesto al garante nè eccepire alcunchè, in sede di rivalsa del garante, in merito all'avvenuto pagamento).Nel contratto autonomo di garanzia, la recisione pattizia del collegamento tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia derivante dalla deroga convenzionale all'art. 1945 cod.civ. non si risolve nella mera imposizione di un onere di "solve et repete" in capo al garante; ne deriva che, una volta intervenuta la "solutio" (alla quale il garante è tenuto in ogni caso, salva la possibilità di formulare l'"exceptio doli"), costui - non essendo autorizzato a far valere in via riconvenzionale ciò che gli è inibito in via di eccezione - non è legittimato a promuovere azione di rivalsa nei confronti del creditore deducendo la sopravvenuta estinzione del rapporto principale (nella specie: per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore principale), spettandogli unicamente l'ordinaria azione di regresso ex art. 1950 cod.civ. contro il debitore principale.

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