Cass. civile, sez. I del 2001 numero 12423 (11/10/2001)


L'art. 122 cod.civ., ai fini della configurabilità dell'errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge che legittima l'impugnativa del matrimonio, non richiede, nel caso in cui l'errore fatto valere concerna una malattia non conosciuta prima del matrimonio stesso, che l'infermità sia clinicamente conclamata a quell'epoca, ma che sia esistente anche solo allo stato di sintomi o episodi prodromici.

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