Cass. civile, sez. I del 2001 numero 11298 (28/08/2001)


La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (proposta dal socio receduto o escluso ovvero dagli eredi del socio defunto) fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma della società e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche gli altri soci. Tuttavia, l'assenza del litisconsorzio necessario tra società e soci non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico di costoro, i quali dunque non devono ma possono essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

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