Cass. civile, sez. I del 2000 numero 960 (28/01/2000)


In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone (nella specie, società in nome collettivo), l'art. 2289, terzo comma, cod. civ., nel porre a favore e a carico di detto socio rispettivamente gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, trova applicazione con riguardo alle somme versate dalla società in base a condono fiscale attinente a violazioni commesse precedentemente al recesso, anche se richiesto in epoca successiva - sempre che non siano in discussione la sussistenza della violazione ed il carattere vantaggioso della definizione agevolata - in quanto la relativa istanza e gli ulteriori adempimenti connessi sono rivolti ad estinguere un debito già sorto.

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