Cass. civile, sez. I del 2000 numero 948 (28/01/2000)


Nel caso di fusione per incorporazione di una società in nome collettivo in una società a responsabilità limitata, avvenuta anteriormente alla sentenza n. 47 del 1995 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2503 c.c., nella parte in cui non prescrive la comunicazione ai creditori della deliberazione di fusione con le forme previste dall'art. 2499 c.c., per il caso di trasformazione di società che comporti la liberazione dei soci dalla responsabilità illimitata, permane la responsabilità illimitata dei soci, se della deliberazione di fusione non si è data comunicazione ai creditori della società in nome collettivo con le forme sopra indicate, dato che non può l'esonero dei soci della società in nome collettivo dalla responsabilità illimitata basarsi sulla disposizione dell'art. 2503 c.c. vigente all'epoca della fusione, ma dichiarato, sia pure successivamente, contrario in parte alla Costituzione.

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