Cass. civile, sez. I del 2000 numero 9321 (29/10/2000)


Il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito a tempo determinato in presenza di una giusta causa tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale non deve essere esercitato con modalità del tutto impreviste e arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca e all'assoluta normalità commerciale di rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate.

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