Cass. civile, sez. I del 2000 numero 426 (15/01/2000)


L'art. 2724 n. 1 cod.civ., nel consentire in ogni caso la prova testimoniale in presenza di un "principio di prova scritta" - che sia tale da far apparire verosimile il fatto allegato -, postula la esistenza di un nesso logico fra lo scritto ed il fatto controverso, sì che quest'ultimo risulti verosimile per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione: è, cioè, necessario che il documento contenga un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il precedente accordo scritto, non essendo, all'uopo, sufficiente, che, in base al documento, si possa ritenere possibile o plausibile la conclusione di un nuovo patto contrastante con il precedente accordo.In tema di mandato conferito a fine di gestione di titoli azionari, la diligenza del mandatario, al pari della buona fede e della correttezza nell'esecuzione della prestazione dovuta (artt. 1710, 1175, 1375 COD.CIV.), assume un contenuto particolarmente pregnante, trattandosi di contratto che conferisce ad una delle parti una posizione (peculiare e) preminente (essendole rimesso il potere di controllo dell'andamento del mercato azionario), così che il rischio connaturato alle operazioni finanziarie convenute "ab origine" ed in modo generico con il "dominus" va rettamente distribuito alla stregua delle suddette regole di integrazione del contratto applicate secondo canoni particolarmente rigorosi, non potendosi confondere l'aleatorietà delle operazioni di borsa con la "rovinosità" delle medesime e con il puro ed ingiustificato azzardo da parte dell'agente - mandatario, dovendo, in tal caso, al cospetto di eventuali, ingenti perdite subite dal mandante (ed ammesse dal mandatario stesso), ritenere l'agente tenuto alla prova di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, tenuto conto dei rischi naturali delle operazioni (e non evitabili nonostante un comportamento improntato alla dovuta prudenza ed avvedutezza).

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