Cass. civile, sez. I del 2000 numero 3777 (29/03/2000)


In tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente gestore di disporre la decadenza o revoca dell'assegnazione, in caso di inadempienza dell'assegnatario ai suoi obblighi, quale quello di occupare stabilmente l'alloggio e non cederlo a terzi (salva l'ipotesi di preventiva autorizzazione alla locazione in favore dell'assegnatario con patto di futura vendita), deve essere riconosciuto, anche nella disciplina introdotta dalle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457, indipendentemente dalla maturazione dei presupposti per l'acquisto della proprietà e dalla presentazione della relativa domanda, fino a quando non si perfezioni l'acquisto stesso con il trasferimento del bene.

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