Cass. civile, sez. I del 2000 numero 1602 (14/02/2000)


In tema di rapporti societari, l'indagine in tema di giusta causa di recesso (art. 2285 cod. civ.) va necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di "giusta causa") alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.In tema di società di persone, l'accertamento dell'esistenza di una giusta causa di recesso del socio (art. 2285 cod. civ.) si risolve in un giudizio di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, e conseguentemente sottratto al sindacato di legittimità se fondato su motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

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