Cass. civile, sez. I del 1999 numero 9392 (04/09/1999)


In sede di liquidazione della quota di partecipazione al socio uscente di una società di fatto (nella specie composta da due soci), deve ritenersi viziata da inadeguata motivazione la sentenza di merito, la quale consideri esclusivamente come socio d'opera il socio uscente, ancorchè egli avesse conferito capitali in misura paritaria rispetto all'altro socio all'atto della costituzione della società, nonché trascuri, nel procedere alla liquidazione equitativa della quota, la circostanza che, fino al momento dello scioglimento della società gli utili sociali erano stati divisi in misura eguale fra i due soci (con riferimento a questo secondo profilo la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza di merito, ha precisato che, in ogni caso, se alla liquidazione equitativa della quota del socio d'opera uscente può procedersi equitativamente, in applicazione del criterio indicato dall'art. 2263 cod. civ., per la ripartizione delle perdite dei guadagni, nella relativa valutazione non può mancare la motivata considerazione della misura della sua partecipazione in via di fatto agli utili).

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