Cass. civile, sez. I del 1999 numero 4299 (29/04/1999)


Poiché la violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. dà luogo a responsabilità extracontrattuale, il conseguente debito del responsabile deve ritenersi di valore e non di valuta, comporta la maturazione di interessi dal fatto illecito e non solo dalla domanda, ed è sottratto, in linea di principio, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria, alla regola posta dall' art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Nell' annullare sul punto la sentenza impugnata, la S.C. ha invitato il giudice di rinvio ad applicare il riportato principio tenendo anche conto dei principi dalla stessa Corte enunciati in tema di compatibilità di rivalutazione ed interessi nel risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale).La responsabilità indiretta del datore di lavoro, presupponendo un vincolo di dipendenza e di subordinazione, non è configurabile in ordine all'attività dell'agente o procacciatore d'affari, che è un collaboratore autonomo.

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