Cass. civile, sez. I del 1999 numero 2574 (20/03/1999)


Nell' esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d' ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tale principio sia violato - e, quindi, venga denunziato un errore "in procedendo", quale la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella inizialmente proposta - la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere direttamente all' esame e all' interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti (nella specie, l' attore aveva chiesto, in citazione, la condanna di una banca alla restituzione di una somma di danaro da lui versata presso una delle filiali dell' istituto - onde consentirne il corrispondente accredito all' estero- e mai accreditatagli dalla banca stessa, mentre l' istituto si era difeso, in comparsa di risposta, sostenendo la propria estraneità al rapporto per infedeltà del direttore della filiale che aveva materialmente ricevuto la somma: il giudice di merito, ritenuto che fosse stata la stessa convenuta ad introdurre un nuovo tema d' indagine nella dialettica processuale, e che le conclusioni formulate dagli attori -che pure, in citazione avevano adombrato una responsabilità "ex contractu" della banca - fossero compatibili con la nuova prospettazione dei fatti, aveva qualificato la relativa domanda sia come azione restitutoria in senso stretto, sia come richiesta risarcitoria fondata sugli artt. 2043, 2049 cod. civ., con pronuncia confermata dalla S.C. che, nell' enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, ribadito la legittimità della ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed aquiliana in relazione ad una stessa situazione di fatto - con conseguente legittimità della coeva proposizione delle relative domande, sia pur sotto il profilo della duplicità del titolo risarcitorio, comportante un distinto regime per ciascuna delle azioni -, pur osservando, ancora, che la domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non può essere proposta per la prima volta né in appello, né in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado - fatta salva l' accettazione del contraddittorio -, al fine di ampliare l' originaria domanda fondata su un titolo contrattuale).La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni. (Nella specie, l'attore aveva chiesto la condanna di una banca alla restituzione di una somma di danaro da lui versata presso una delle filiali dell'istituto - onde consentirne il corrispondente accredito in suo favore all'estero - ma mai accreditatagli dalla banca stessa, mentre l'istituto si era difeso sostenendo la propria estraneità al rapporto per infedeltà del direttore della filiale - denunciato per truffa ed appropriazione indebita - che aveva materialmente ricevuto la somma: il giudice di merito, ritenuto che, per un verso, le operazioni di versamento degli assegni circolari per l'importo della somma poi richiesta in restituzione dall'attore, eseguite nei locali della filiale della banca, rientrassero nella normale attività di quest'ultima, e che detti assegni erano stati materialmente consegnati al direttore preposto alla filiale stessa, il quale non aveva, dal suo canto, agito a titolo personale, ha ritenuto responsabile l'istituto di credito convenuto, con decisione confermata dalla S.C. che ha sancito, nella specie, il principio di diritto di cui in massima).

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