Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10864 (01/10/1999)


Nella fideiussione, la clausola cosiddetta "a prima richiesta e senza eccezioni", in cui si consente al creditore di esigere dal garante il pagamento immediato del credito senza la possibilità di eccepire l' eventuale avvenuto adempimento da parte del debitore principale o la giustificazione dell' inadempimento per fatto della controparte, configura una valida espressione di autonomia negoziale, che assegna alla fideiussione carattere di atipicità, in deroga al principio dell' accessorietà, ma che non fa venir meno la connessione tra il rapporto accessorio e quello principale; non essendo l' autonomia del contratto assoluta ma relativa ed essendo possibile, in ipotesi di pagamento non dovuto, il riequilibrio delle posizioni contrattuali attraverso il regresso, la posizione del garante non è più onerosa di quella del debitore principale e deve, pertanto, escludersi che ricorra una violazione dell' articolo 1491 cod. civ..La "exceptio doli generalis sui presentis" ha fondamento nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella prospettazione della fattispecie controversia, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valer ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso; ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, il garante ha l'obbligo di proporre l'exeptio doli - nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario e pena la perdita del diritto di rivalsa - solo in presenza di una pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta" e che l'eccezione è leggittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto assorbita "l'exeptio doli" nell'accertata inadempienza del debitore principale e infondatezza delle eccezioni da questa sollevate).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10864 (01/10/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti