Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10511 (24/09/1999)


Il potere di riduzione ad equità della penale, previsto dall' articolo 1384 cod.civ. deve essere esercitato anche d' ufficio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, configurandosi come potere-dovere, attribuito al giudice per la realizzazione di un interesse oggettivo dell' ordinamento.La costituzione in mora ai sensi dell' articolo 1219 cod.civ. non è richiesta in presenza di una clausola penale per l' adempimento o per il ritardo ai sensi dell' articolo 1382 cod.civ., per effetto della quale la penale è automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi.

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