Cass. civile, sez. I del 1998 numero 6298 (25/06/1998)
Ai fini della liquidazione della quota del socio receduto da una società in nome collettivo, il valore del patrimonio sociale al tempo del recesso medesimo è presuntivamente identificabile con il complessivo valore dei conferimenti, come fissato dai contraenti con le clausole dell'atto costitutivo (o con successiva variazione di esso), a meno che il creditore o il debitore non deducano e dimostrino, rispettivamente, vicende sopravvenute di tipo maggiorativo o riduttivo.