Cass. civile, sez. I del 1998 numero 4410 (04/05/1998)


In tema di contratto simulato, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, e non atto richiesto "ad substantiam" per l 'esistenza dell'accordo simulatorio, di modo che, mentre è necessario, per l'esistenza della simulazione, che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato.

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