Cass. civile, sez. I del 1998 numero 4320 (28/04/1998)


L'indennità di occupazione legittima, costituente il compenso per la perdita del reddito dovuta alla mancata percezione dei frutti del fondo, spetta al titolare del diritto sacrificato con l'occupazione d'urgenza e dunque all'enfiteuta, titolare - in via esclusiva - del diritto reale di godimento del fondo.L'illecita appropriazione acquisitiva di un terreno concesso in enfiteusi produce i medesimi effetti del "perimento del fondo" previsto dall'art. 963 cod. civ., con lesione del diritto sia del concedente che dell'enfiteuta, sicché il relativo risarcimento va liquidato in favore di ciascuno, in relazione al valore dei rispettivi diritti.

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