Cass. civile, sez. I del 1998 numero 2519 (06/03/1998)


La presenza di una causa di invalidità del contratto per violazione di un requisito di legge (nella specie, la mancanza della forma scritta in un incarico professionale), correttamente ritenuta dall' Amministrazione ostativa alla conclusione del contratto, impedisce la configurabilità della responsabilità precontrattuale nella speciale forma di cui all' art. 1338 cod. civ., ma non preclude altri profili di "culpa in contrahendo", i quali ben possono ricorrere ove l' Amministrazione stessa (che, in sede di trattative è tenuta anch' essa ad un comportamento lineare, improntato a diligenza, correttezza e senso di solidarietà sociale) con la propria condotta abbia fatto intendere alla controparte negoziale che quel vizio sarebbe stato in prosieguo da essa rimosso o che la trattativa avviata sarebbe andata comunque a buon fine.

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