Cass. civile, sez. I del 1998 numero 1712 (18/02/1998)


Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale; tale principio vale anche per i crediti nascenti da fatti illeciti, in quanto essi, ancorché non certi o comunque litigiosi, rientrano in ogni caso nel novero delle ragioni di credito eventuale, atteso che l'art. 2901 cod. civ. non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti.

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