Cass. civile, sez. I del 1998 numero 12099 (28/11/1998)


L'apprezzamento compiuto dal notaio rogante circa l'incapacità a firmare di una delle parti (per dichiarazione ricevutane dalla parte) ed attestato nell'atto pubblico, non é coperto dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ., e neppure costituisce una fonte di prova tipica.

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