Cass. civile, sez. I del 1998 numero 10488 (22/10/1998)


La responsabilità verso la società degli amministratori di una società per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. (applicabili anche alle s.r.l. giusta richiamo dell'art. 2487), trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti ai predetti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo (sì che il relativo thema probandum si articola nell'accertamento dei tre elementi dell'inadempimento di uno o più degli obblighi suindicati, del danno subito dalla società, del nesso causale), mentre "danno risarcibile" sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell'agente, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante. Altra e distinta forma di responsabilità è, per converso, quella degli amministratori verso i creditori sociali - prevista dall'art. 2394 come conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale -, la cui natura extracontrattuale presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti, ed un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere. La indiscutibile natura diretta ed autonoma dell'azione ex art. 2394 ne esclude qualsivoglia carattere surrogatorio, attesa la non riconducibilità al novero degli effetti di un mero fenomeno surrogatorio di un così radicale mutamento del titolo di responsabilità, da contrattuale ad extracontrattuale, con la conseguenza che, se l'accoglimento della domanda proposta ai sensi degli artt. 2392 e 2393 comporta la devoluzione del risultato utile di essa in via primaria e diretta all'incremento del patrimonio sociale (mentre i creditori attori ne trarrebbero solo indirettamente beneficio), ciò non è a dirsi in caso di azione proposta ex art. 2394, ove il danno subito dai creditori costituisce anche (ed esclusivamente) la misura del loro interesse ad agire. Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli art. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394). Tale facoltà, che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale), non può, pertanto, risolversi in un pregiudizio per la curatela - nel senso che questa debba soggiacere a quanto di meno favorevole possa astrattamente comportare il ricorso all'azione ex art. 2394 c.c. in tema di delimitazione del danno risarcibile e dell'interesse ad agire - così che del tutto ingiustificata risulterà la eventuale limitazione dell'obbligazione risarcitoria alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, dovendo, per converso, accollarsi "tout court" agli amministratori il danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a prescindere dalle conseguenze concrete (più o meno favorevoli) che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi.

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