Cass. civile, sez. I del 1997 numero 8316 (01/09/1997)


Il procedimento camerale di rettificazione degli atti dello stato civile (nella specie, atto di nascita) si conclude con una sentenza contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione, ad opera esclusivamente della parte rimasta soccombente, non anche, pertanto, di terzi rimasti estranei al relativo giudizio, i cui diritti non sono pregiudicati dalla sentenza stessa.

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