Cass. civile, sez. I del 1997 numero 7627 (14/08/1997)


La mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie - consistente con il ritardo colpevole che giustifica il diritto del creditore al risarcimento del danno quantificato nella misura degli interessi legali ex art. 1224 cod. civ. - è incompatibile con il carattere satisfattivo della procedura concorsuale e di amministrazione straordinaria e, soprattutto, con i tempi e le modalità previste per i pagamenti, oggetto di attività procedimentali regolate da specifici adempimenti. Invece, gli interessi corrispettivi, avendo la funzione di bilanciare il vantaggio che una parte ritrae dal trattenere oltre il termine stabilito somme di denaro naturalmente produttive di utilità che competerebbero alla controparte, decorrono anche con riguardo ai debiti contratti dal commissario di una società sottoposta ad amministrazione straordinaria, indipendentemente dalla non imputabilità del ritardo nel pagamento di quei debiti stessi.

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