Cass. civile, sez. I del 1997 numero 750 (24/01/1997)


Nel contratto a prestazioni corrispettive di cui all' art. 1839 cod. civ. relativo al servizio delle cassette di sicurezza, la banca si obbliga, verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all' espletamento di tale servizio e a provvedere alla custodia dei medesimi e all' integrità della cassetta (locazione di cose con concorrente "locatio operis"), senza alcun riferimento agli oggetti immessi nella cassetta (che non costituiscono oggetto della custodia), né, in particolare, differenziazione di locali o di modalità di custodia in relazione al contenuto della cassetta. Ne consegue che la clausola secondo cui l' uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite, con l' obbligo dell' utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi un valore superiore a tale importo, alla quale si correla la ulteriore previsione che, ai fini del risarcimento del danno subito dal cliente, deve tenersi conto di detta clausola, non può che avere la funzione di limitare la responsabilità risarcitoria della banca, ed è quindi soggetta alle disposizioni dell' art. 1229, primo comma, cod. civ., sulla nullità dei patti limitativi della responsabilità anche per i casi di dolo e colpa grave. (Nella specie, i concessionari della cassetta di sicurezza, titolari di una gioielleria, avevano immesso nella cassetta, così come provato con testimoni, lingotti, sfoglie e monete d' oro per un valore, all' epoca della decisione, di circa 210 milioni, nonostante il limite contrattuale di un milione e mezzo; la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha riconosciuto il pieno risarcimento, data la colpa grave della banca).

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