Cass. civile, sez. I del 1997 numero 7020 (28/07/1997)


Al fine dell' opponibilità alla pubblica amministrazione della cessione di credito, l' autentica notarile richiesta dall' art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 deve riferirsi alle sottoscrizioni di tutte le parti che hanno posto in essere la cessione (la S.C. ha così confermato la sentenza del merito che aveva ritenuto inopponibile ad una U.S.L. una cessione di credito notificatale con un atto contenente l' autentica notarile di firma del solo cedente).

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