Cass. civile, sez. I del 1997 numero 6882 (23/07/1997)


La cessione del credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferito anche nell'interesse del mandatario, ancorché utilizzabili per finalità solutorie o di garanzia impropria sono figure distinte, posto che la prima produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto, mentre con il mandato del tipo indicato viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante. La stessa funzione di garanzia impropria è perseguibile nelle due ipotesi con modalità diverse. Nella cessione del credito, la funzione di garanzia si pone come clausola limitativa e risolutoria della cessione stessa una volta che l'entità del riscosso soddisfi l'entità del debito; nel mandato irrevocabile all'incasso la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo in previsione della possibilità solutoria al momento dell'incasso. Conseguentemente, in tema di revocatoria ex art. 67, secondo comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), non integrando il mandato irrevocabile all'incasso una cessione di credito con funzione di garanzia, indipendentemente dalla revocabilità o meno del mandato stesso, sono autonomamente revocabili gli atti solutori conseguiti all'esecuzione del mandato (in un caso in cui la banca, in base ad un mandato irrevocabile all'incasso aveva riscosso un credito I.V.A. e riversato la somma sul conto bancario dell'imprenditore successivamente fallito, che presentava uno scoperto).

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