Cass. civile, sez. I del 1997 numero 4242 (14/05/1997)


La successione dell'affittuario nei contratti relativi all'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale avviene, a norma dell'art. 2558 COD.CIV., "ope legis" ed è efficace nei confronti del terzo contraente senza che egli debba accettarla o che sia necessario dargliene comunicazione, costituendo tale comunicazione oggetto di un onere a carico dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda (e dei soggetti ad essi equiparati)finalizzato solo al decorso del termine di tre mesi entro il quale è consentito al terzo di recedere dal contratto, ciò che presuppone la avvenuta successione.

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