Cass. civile, sez. I del 1997 numero 2994 (07/04/1997)


La competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore stesso unicamente per i beni che si possono considerare definitivamente acquisiti al patrimonio di questi, mentre appartiene al Tribunale del luogo dell'apertura della successione allorché l'acquisto "iure hereditatis" non sia ancora perfezionato, come quando penda procedura di accettazione con beneficio di inventario, poiché, in tal caso, l'indagine del giudice adito non è limitata alla tutela del minore - alla quale soltanto è circoscritta dall'art. 320 cod. civ. - ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità. Tale esigenza di tutela - che costituisce la "ratio" dell'art. 747 cod. proc. civ. - sussiste, nei casi in cui il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora perfezionato, non soltanto con riferimento all'autorizzazione agli atti di "vendita" in senso stretto degli immobili ereditari, bensì anche con riferimento all'autorizzazione a tutti gli atti di straordinaria amministrazione che possano direttamente o indirettamente incidere sulla proprietà degli immobili ereditari, rendendo necessaria anche una valutazione relativa ad interessi diversi da quelli del minore. Ne consegue che, in ipotesi di beni immobili provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario, competente ad autorizzare il minore a promuovere azione di divisione è il Tribunale ai sensi dell'art. 747 cod. proc. civ., e non il giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod. civ..

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