Cass. civile, sez. I del 1997 numero 2396 (18/03/1997)


Tra il notaio ed il cliente intercorre un rapporto professionale inquadrabile nello schema del mandato, in virtù del quale il primo è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per la realizzazione del risultato pratico che il secondo si prefigge; tuttavia, la pretesa violazione di detto obbligo e l'eventuale danno che ne sia derivato non possono essere posti a carico del notaio se il cliente non s'è premurato di evitarne l'incidenza, usando l'ordinaria diligenza di cui al comma 2 dell'art. 1227 c.c. (nella specie, il cliente acquistava con unico atto due immobili, chiedendo di usufruire dei benefici concessi per l'acquisto della "prima casa"; l'ufficio del registro negava il riconoscimento del beneficio ed il notaio versava, di propria tasca, un'ulteriore somma per la registrazione, chiedendone poi il rimborso al cliente; quest'ultimo si rifiutava di rimborsare il notaio, il quale otteneva decreto ingiuntivo; il giudice di merito accoglieva l'opposizione del cliente, sul presupposto che il notaio avrebbe dovuto supporre che, stipulando un unico atto, sarebbero sorte questioni per il conseguimento del beneficio in questione e che, in ogni caso, il notaio avrebbe dovuto coltivare il ricorso innanzi alla commissione tributaria; la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito, in quanto il giudice aveva del tutto omesso di accertare se il cliente aveva adottato l'ordinaria diligenza per evitare l'incidenza del danno, sperimentando il menzionato ricorso tributario).

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