Cass. civile, sez. I del 1997 numero 11042 (10/11/1997)


Il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legalmente determinata non postula, necessariamente, che la relativa convenzione negoziale contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obbiettivamente individuabili, funzionali alla sua concreta determinazione. Non risulta, all'uopo, sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", così che la sua eventuale presenza nel corpo della convenzione negoziale non giustifica la pretesa del pagamento di interessi in misura superiore a quella legale in quanto, posta l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano, in concreto, inteso riferirsi.

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