Cass. civile, sez. I del 1996 numero 6725 (25/07/1996)


La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall' esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell' art. 2312 cod. civ.) - non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità limitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell' art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull' amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.

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