Cass. civile, sez. I del 1996 numero 365 (17/01/1996)


L'obbligazione principale e quella fideiussoria, per quanto tra loro collegate, essendo quella garantita presupposto dell'obbligazione di garanzia e questa servendo allo scopo di quella, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - perché il fideiussore rimane estraneo al rapporto cui si richiama la garanzia - ma anche oggettiva, perché la causa fideiussoria é fissa e uniforme - mentre l'obbligazione garantita può appoggiarsi ad una qualsiasi causa idonea - con la conseguenza che la disciplina normativa dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel valutare la validità o meno della fideiussione prestata a favore di non residenti senza autorizzazione ministeriale, ha considerato autonomamente il contratto di garanzia, senza attribuire rilievo al contratto garantito).

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