Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2776 (27/03/1996)


Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal titolo non del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 (ordinamento dello stato civile) è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall' atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione dell' atto stesso; è invece inammissibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di "stato".

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