Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2690 (26/03/1996)


La fattispecie tipica del procedimento di opposizione all'esclusione, previsto in tema di società cooperative dall'art. 2527 c.c., ma modellato in base allo scioglimento del rapporto sociale previsto per le società in genere dagli art. 2286 e 2287 c.c., tende all'accertamento della sussistenza o meno delle "gravi inadempienze" alle obbligazioni derivanti per il socio dalla legge o dal contratto sociale, sicché è incentrata sulla singola posizione del socio illegittimamente escluso, per il quale costituisce l'unico rimedio, ed è del tutto distinta dall'ipotesi di delibere nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), che tutelano l'interesse generale dei soci o della società in quanto dirette ad impedire una deviazione dallo scopo perseguito dal rapporto societario.È nulla la delibera con cui venga escluso un socio da una cooperativa di informazione che pubblica un giornale periodico per avere egli proposto querela, a tutela del proprio onore e della propria reputazione, contro il direttore del periodico e presidente della cooperativa, in relazione al contenuto di un'intervista da quest'ultimo effettuata, e per essere stato il reato di diffamazione ritenuto insussistente dal giudice penale, atteso che l'esercizio da parte del socio e cittadino di un diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) non può comportare la sanzione dell'espulsione dalla cooperativa, indipendentemente dal risultato conseguito, e che, inoltre, l'esercizio del diritto di querela, che non abbia sconfinato nella persecuzione o sia stato esercitato al di fuori di ogni ragionevolezza, non può considerarsi tale da far venir meno il vincolo fiduciario tra il socio e la cooperativa che produce il giornale.

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