Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2672 (26/03/1996)


Ove la sanatoria in tema di irregolarità formali ed infrazioni minori, concessa con d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito con modificazioni nella l. 27 aprile 1989 n. 154, sia intervenuta nel corso del giudizio pendente dinanzi alla commissione tributaria centrale ed il contribuente abbia fatto istanza per l'applicazione del beneficio prima della decisione, la commissione deve accertare autonomamente se l'infrazione per cui è controversia sia assumibile tra le ipotesi che la legge ha dichiarato sanate, trattandosi di benefici direttamente accordati dalla legge in presenza di determinati presupposti.

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