Cass. civile, sez. I del 1996 numero 1240 (17/02/1996)


A norma dell'art. 2262, codice civile, nelle società di persone, il singolo socio ha diritto all'immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, in cui l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili. Tuttavia, anche nelle società di persone, il socio ha diritto alla percezione degli utili realmente conseguiti, con la conseguenza che è legittimo il comportamento dell'amministratore di una società in accomandita semplice che, nella formazione del rendiconto annuale, provvede al prudenziale accantonamento di un importo per la sostituzione degli impianti, a fronte della obsolescenza degli impianti medesimi.

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