Cass. civile, sez. I del 1995 numero 9030 (28/08/1995)


La cessione di credito ed il mandato all' incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l' immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva. La compensazione volontaria pattuita fra le parti in aggiunta al conferimento di un mandato all' incasso di effetti ad una banca non comporta alcuna rinuncia del mandante ai ricavi degli effetti e al loro trasferimento, ma solo la facoltà del mandatario di operare, successivamente all' incasso, la compensazione volontaria tra i crediti riscossi in nome e per conto del mandante e quelli da lui vantati nei suoi confronti, salvo il diritto per i crediti residuali, che restano esclusi non solo dalla compensazione, ma anche da ogni cessione.

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