Cass. civile, sez. I del 1995 numero 839 (24/01/1995)


In tema di brevetti, ai sensi degli articoli 2592 cod. civ., 12 R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e 2 R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, il requisito della novità intrinseca non richiede un grado di creatività ed originalità assolute rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso di idee, in un miglioramento della tecnica preesistente ed in una realizzazione idonea a risolvere problemi e a soddisfare interessi industriali prima non risolti e non soddisfatti. Ne consegue che una siffatta novità si verifica sia nel caso di coordinamento originale e ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti, quando ne derivi un risultato nuovo tecnicamente ed economicamente utile (invenzione di combinazione), sia nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un settore diverso e con un risultato diverso (invenzione di traslazione).

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