Cass. civile, sez. I del 1995 numero 5866 (26/05/1995)


L'addebito della separazione, di per sé considerato, non é fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto, la risarcibilitá dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata.

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