Cass. civile, sez. I del 1995 numero 2301 (01/03/1995)


In tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c. - la quale si fonda, oltreché su un effettivo potere esercitato dal soggetto (sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, possessore, detentore, ecc.) sulla cosa, tale da implicare il controllo e l'uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni - il controllo circa l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata compete al custode in ragione del potere materiale che egli esercita su di essa, senza che possano invocarsi, per escluderne la responsabilità, precedenti, omessi interventi di controllo da parte di soggetti privati (precedenti custodi) o pubblici sull'idoneità medesima. Ne consegue, che, quando si tratti di cose in sè pericolose (nella specie, un bilancino per il sollevamento della merce non sottoposto a punzonatura di collaudo dello sforzo), costituisce preciso obbligo del custode, sanzionato anche penalmente (d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, art. 168 e ss.), prevenire il danno, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente, per evitare che da essa derivino altri danni ai terzi.

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