Cass. civile, sez. I del 1994 numero 8496 (18/10/1994)


La banca che, anche solo colposamente, alteri l'ordine cronologico del pagamento, ai rispettivi beneficiari, degli assegni emessi da un proprio correntista, lasciando accantonato un titolo che - pur essendo "coperto" nel momento in cui le era pervenuto - risulti privo di copertura all'atto della registrazione dell'operazione, è responsabile, a norma dell'art. 2043 c.c. della lesione che tale comportamento abbia provocato al diritto di credito vantato del prenditore dell'assegno nei confronti del traente dello stesso (pregiudizio, nella specie, consistito nel mancato introito dell'importo del titolo, a seguito del protesto dello stesso e del fallimento del traente), sussistendo il requisito dell'"ingiustizia del danno", sia in quanto oggetto della lesione è il diritto soggettivo di credito del prenditore del titolo, sia perché, con il descritto comportamento (commissivo e non solo omissivo), l'azienda di credito trattaria risulta aver violato i principi di correttezza e trasparenza dell'attività bancaria e, in particolare, il vincolo d'indisponibilità della "provvista", che è posto al fine di assicurare che gli assegni vengano pagati nel rigoroso rispetto dell'ordine di presentazione.

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