Cass. civile, sez. I del 1994 numero 7314 (06/08/1994)


Nel giudizio di Cassazione instaurato con ricorso avverso una sentenza che abbia determinato l' indennità di espropriazione di suolo edificatorio con il criterio del valore venale, con riguardo all' operatività di un criterio di minor risultato economico, trova applicazione la nuova normativa per siffatta indennità, prevista dall' art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, applicabile anche ai procedimenti ancora in corso per espresso disposto del quinto comma del citato articolo, con conseguente annullamento dell' impugnata sentenza non conforme allo "jus superveniens", rimanendo affidato al giudice di rinvio, in relazione ai risultati economici assicurabili all' espropriato per effetto dei nuovi criteri di calcolo dell' indennità, la valutazione della rilevanza di questioni di legittimità costituzionale incidenti sui risultati medesimi, stante il difetto di attuale rilevanza delle dette questioni in sede di legittimità.

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