Cass. civile, sez. I del 1994 numero 2430 (12/03/1994)


La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 cod. civ.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell' "oggetto sociale" - qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica -, pur se eccedano i limiti della cosidetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell' amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell' ente e, perciò esorbitanti (e contrastanti con) l' oggetto sociale (ribadendo tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, la quale ha ritenuto rientrante nell' oggetto sociale - e, pertanto, vincolante per una S.A.S. anche se stipulato senza la firma congiunta degli amministratori, prevista dallo statuto per gli atti di straordinaria amministrazione - la conclusione di un contratto di leasing cosidetto "di trasferimento", comportante, alla sua scadenza, la possibilità del passaggio in proprietà, alla società utilizzatrice, dei beni strumentali impiegati per l' attività di gestione del gabinetto odontoiatrico, esercitata dalla società medesima).

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