Cass. civile, sez. I del 1994 numero 2338 (10/03/1994)


Anteriormente alla legge n. 968 del 1977 - che ha incluso la fauna selvatica italiana nel patrimonio indisponibile dello Stato - gli animali selvatici (nella specie, cervi e cinghiali) non custoditi in fondi chiusi dovevano considerarsi "res nullius", suscettibile di occupazione a norma dell' art. 923 cod. civ.. Pertanto, la fauna selvatica insediata in un fondo all' atto dell' entrata in vigore della predetta legge non può ritenersi appartenente al proprietario dello stesso in ragione della semplice condotta passiva di questi, di chiusura o recinzione del fondo idonea ad impedire il passaggio del bestiame, essendo necessaria, altresì, un' attività di custodia atta a realizzare una pur parziale e minima mansuetudine degli animali.

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