Cass. civile, sez. I del 1994 numero 10516 (07/12/1994)


L'ontologica diversità tra l'arte pura e l'arte applicata all'industria, destinata all'ampia diffusione del prodotto industriale con conseguenti realizzazioni di ordine economico, giustifica la differenza di tutela prevista dall'ordinamento giuridico che, mentre per l'opera d'arte prevede la tutela del diritto d'autore, per l'arte applicata all'industria consente in primo luogo la brevettabilità dei modelli ornamentali, e riserva ai casi più rari, ed in particolare ai modelli bidimensionali, la tutela del diritto d'autore, sempre che il valore artistico sia scindibile dal prodotto industriale e ricorrano i presupposti propri per la tutela dell'opera d'arte. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 aprile 1941 n. 633, prospettata con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione).

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