Cass. civile, sez. I del 1993 numero 7560 (09/07/1993)


In materia di edilizia residenziale pubblica, il diritto alla cessione dell' alloggio (così come delineato dall' art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457) o l' aspettativa giuridica della cessione, maturata dopo l' entrata in vigore della vigente disciplina (di cui alle leggi 8 agosto 1977 n. 513 e 5 agosto 1978 n. 457) - a differenza dei diritti nascenti dalla cessione vera e propria (cui non può equipararsi il caso nel quale l' ente proprietario o gestore dell' alloggio abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato il prezzo della cessione, ma solo successivamente all' entrata in vigore della suddetta disciplina, in quanto l' art. 27, secondo comma della citata legge n. 513 del 1977 dispone, in via transitoria, siffatta equiparazione con riguardo alle sole ipotesi di accettazione e comunicazione perfezionatesi nel vigore della previgente disciplina - non sono trasmissibili "jure successionis", essendo state abrogate dalle discipline sopravvenute tutte le disposizioni, ivi compreso l' art. 10, secondo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, idonee a consentire un trasferimento automatico all' erede di situazioni giuridiche facenti capo al "de cuius", di guisa che la posizione dei familiari conviventi con quest' ultimo, con riguardo all' alloggio di cui trattasi, può essere contemplata e regolata esclusivamente da normativa speciale, come nella regione Friuli-Venezia Giulia la legge regionale 1 settembre 1982 n. 75 - come modificata dalla legge regionale 30 maggio 1988 n. 37 - che fissa la condizione ed i requisiti in base ai quali i familiari dell' assegnatario defunto possano subentrare nella sua posizione giuridica.

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