Cass. civile, sez. I del 1992 numero 9392 (08/08/1992)


Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell' integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all' esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all' art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l' eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto (nella specie, con riguardo a contratto di fornitura in favore del ministero della difesa, trattavasi del richiamo al Capitolato d' oneri approvato con decreto ministeriale del 6 marzo 1934).L' art. 3, comma terzo, della legge della Regione Abruzzo 12 settembre 1978 n. 58, affermativo dell' intenzione della Regione di assumere verso i propri ex dipendenti il debito pensionistico (verso i medesimi) gravante sulla CPDEL, è sufficiente, malgrado la mancanza degli adempimenti attuativi previsti dall' art. 7 della stessa legge, ad integrare la figura dell' espromissione prevista dall' art. 1272 cod. civ. (la quale - a differenza dell' accollo - non esige un accordo fra debitore e terzo), con la conseguenza della creazione di un vincolo di solidarietà passiva fra CPDEL (debitore originario) e Regione, nonché, a seguito del pagamento eseguito da quest' ultima, della surrogazione della stessa, ai sensi dell' art. 1203 n. 3 cod. civ., nei diritti degli ex dipendenti verso il debitore originario.

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